VERSO UN MODELLO DI GESTIONE DELLA “SICUREZZA INTEGRATA”

a cura di Michele Sorrentino

 

Le disposizioni normative

Il Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 93 del 21 aprile 2017 e convertito in legge 18 aprile 2017 n. 48, pone le basi per un modello di sicurezza integrata, ovvero di un insieme di interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dagli enti locali e da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all’attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità locali.

Le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata

A tale scopo, su proposta del Ministro dell’Interno e con accordo in sede di Conferenza unificata, sono definite le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata con l’obiettivo di coordinare e di favorire la collaborazione tra le Forze di Polizia e la Polizia Locale nei seguenti settori d’intervento:
• scambio informativo tra Polizia Locale e Forze di Polizia presenti sul territorio;
• interconnessione, a livello territoriale, tra le sale operative della Polizia Locale e quelle delle Forze di Polizia, e regolamentazione dell’utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica per il controllo delle aree e delle attività soggette a rischio;
• aggiornamento professionale integrato per gli operatori.
Le linee generali devono tenere conto anche della necessità di migliorare la qualità della vita e del territorio e favorire l’inclusione sociale e la riqualificazione socio-culturale delle aree interessate.
In attuazione delle citate linee guida e al fine di promuovere la sicurezza integrata, lo Stato, le Regioni e le Province autonome possono:
• concludere specifici accordi anche diretti a disciplinare gli interventi a sostegno della formazione e dell’aggiornamento professionale del personale della Polizia Locale;
• sostenere iniziative e progetti per attuare interventi di promozione della sicurezza integrata nel territorio di riferimento;
• adottare misure di sostegno finanziario a favore dei comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa.

Gestione integrata della sicurezza urbana

Nel concetto di sicurezza integrata rientra anche la gestione della sicurezza urbana, che si definisce come il bene pubblico relativo alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso il contributo congiunto degli enti territoriali attraverso i seguenti interventi:
• riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati;
• eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale;
• prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio;
• promozione del rispetto della legalità;
• più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile.

I patti per la sicurezza urbana

Per il perseguimento di tali obiettivi, il Prefetto ed il Sindaco, nel rispetto di linee guida adottate su proposta del Ministro dell’interno con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali, possono sottoscrivere accordi (c.d. patti per la sicurezza urbana) per individuare, in relazione alla specificità dei contesti, interventi per la sicurezza urbana volti a perseguire i seguenti obiettivi:
• prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente degradate;
• promozione del rispetto della legalità, anche mediante iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, comprese l’occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonché la prevenzione di altri fenomeni che comunque turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici;
• promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare l’Ente Locale nell’individuazione di aree urbane su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi di cultura interessati da consistenti flussi turistici, o adibite a verde pubblico, da sottoporre a particolare tutela.
Inoltre, per prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, i citati patti per la sicurezza urbana possono prevedere il coinvolgimento, mediante specifici accordi, anche di reti territoriali di volontari nella tutela dell’arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini.
I patti per la sicurezza possono inoltre favorire l’impiego delle Forze di Polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio e per prevedere l’installazione di sistemi di videosorveglianza.
I patti sulla sicurezza urbana e gli accordi per la promozione della sicurezza integrata possono riguardare anche progetti di privati per la messa in opera di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, con software di analisi video per il monitoraggio attivo e invio di allarmi automatici a centrali delle Forze di Polizia o istituti di vigilanza privata convenzionati.
• I progetti possono essere proposti dai seguenti soggetti:
• enti gestori di edilizia residenziale;
• amministratori di condomìni;
• imprese, anche individuali, dotate di almeno dieci impianti;
• associazioni di categoria o consorzi o comitati comunque denominati costituiti ad hoc fra imprese, professionisti o residenti.

I poteri del Sindaco

Con il citato D.L. 14/2017 sono state introdotte anche modifiche al Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (d.lgs. n. 267/2000) volte a rafforzare i poteri di intervento dei Sindaci:
• il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, può adottare ordinanze dirette a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana; in particolare per tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti, anche con interventi in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche; in questa materia i Comuni possono anche adottare specifici regolamenti;
• per la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree urbane interessate da notevole afflusso di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, il Sindaco può disporre con ordinanza non contingibile e urgente e per un periodo comunque non superiore a 60 giorni, limitazioni in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
• le ordinanze contingibili e urgenti che il Sindaco può adottare, quale Ufficiale del Governo (ex art. 54 T.U. degli Enti Locali), sono dirette a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili, o fenomeni di abusivismo, quale l’illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti.
Tale potere deve essere esercitato nel rispetto dei vincoli gerarchici previsti dall’art. 54 del TUEL, che impone l’obbligo da parte del Sindaco di comunicare preventivamente al Prefetto i provvedimenti adottati “anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”.
Inoltre lo stesso articolo 54 stabilisce, in caso di inerzia e/o mancata attuazione dei compiti previsti, il potere di vigilanza e quello sostitutivo del Prefetto nei confronti del Sindaco.
In ultimo il Prefetto ha il potere di annullamento d’ufficio degli atti adottati dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo, che risultano essere illegittimi o che comunque minano l’unità di indirizzo ed il coordinamento prefettizio dei compiti e delle attività degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nella provincia. Ad es. le materie di competenza del legislatore nazionale non possono essere disciplinate da un’ordinanza del Sindaco.

La necessità di un modello di gestione della “sicurezza integrata”

Risulta quindi indispensabile, così come indicato dalle citate disposizioni normative, creare un modello di gestione della “sicurezza integrata” con riferimento ai suoi tre aspetti essenziali (safety, security ed emergency) che nei casi concreti, come ad esempio per le manifestazioni pubbliche, devono essere gestiti secondo i previsti livelli di responsabilità e le appropriate strategie operative.
Di conseguenza tale modello deve essere condiviso dai responsabili della sicurezza pubblica (Prefetto, Questore, Sindaco) e da tutti gli altri attori ai quali sono affidate specifiche competenze secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in materia.
In una società complessa come la nostra, vecchi e nuovi rischi si insinuano nella vita di tutti i giorni, come un mosaico composto da tante tessere che da vita alla percezione complessiva della sicurezza. Per questo motivo è indispensabile mettere insieme tutte quelle componenti necessarie per ridurre al minimo i fattori di rischio pianificando un modello di gestione della “sicurezza integrata” adeguato al contesto. Tutto ciò per meglio garantire la tranquillità dei cittadini che non è soltanto un diritto ma anche un dovere di tutti.

Roma, 23 settembre 2018

Michele Sorrentino

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